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Fino al 31 dicembre 2018, si potrà godere della detrazione al 65% in caso delle seguenti opere per la riqualificazione energetica:

  • interventi che migliorano almeno del 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del DM 11 marzo 2008;
  • interventi di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del DM 11 marzo 2008;
  • installazione di pannelli solari per produrre acqua calda;
  • sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e installazione contestuale di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro (l’intervento deve portare a un risparmio energetico almeno del al 20%);
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione (come gli impianti di domotica).

Abbassata invece al 50% la detrazione per:

  • acquisto e posa in opera di finestre con infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Durerà fino al 2021 invece l'EcoBonus per i condomini, con le seguenti agevolazioni per i lavori sulle parte comuni:

  • usufruire della detrazione del 70% se le operazioni interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio;
  • usufruire di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
  • usufruire di una detrazione dell'80% o 85% (a seconda della classe di rischio) per gli interventi sui condomini in zone sismiche 1, 2 e 3. Questi interventi dovranno essere finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

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